Il Referendum di marzo

di ALDO LASAGNA – L’attuale dibattito politico e culturale è ormai sempre infuocato, il Corpo elettorale dovrà esprimersi nei prossimi 22 e 23 marzo su un argomento particolarmente divisivo, ovvero il Referendum Costituzionale (che a detta di taluni giuristi dovrebbe più precipuamente essere definito di tipo ‘Oppositivo’).
Alcuni brevi cenni sull’argomento possono, a mio avviso, risultare preziosi per una migliore comprensione dell’argomento.

Si tratta di un tipo di consultazione elettorale ammessa dal Dettato Costituzionale quando una Legge che modifica la Costituzione non viene approvata con una maggioranza cosiddetta qualificata, pari almeno ai due terzi dei Parlamentari. Si rende cosi necessario, per impulso di una minoranza dei non approvanti o di un quinto dei Consigli regionali o di un tot di elettori pari almeno a 500.000 sottoporre la sua approvazione ad un quesito su cui dovranno pronunciarsi gli elettori.

La Legge in questione è sostenuta fermamente dal ventaglio di forze politiche che si riconoscono nell’attuale maggioranza di governo, e su cui invece si appuntano gli strali dell’Opposizione che sul punto sta ingaggiando una veemente battaglia politica e mediatica.

L’oggetto del contendere riguarda la possibilità di separare il percorso professionale e di formazione della Magistratura cosiddetta inquirente da quella giudicante, con le velate e talora aperte critiche di coloro che si oppongono alla Riforma, i quali temono in tal modo la compromissione delle garanzie di autonomia e di indipendenza garantite sinora alla stessa Magistratura, intesa nella sua unicità e quale corpo dello Stato ripartita solo per funzioni, con la conseguente sua sottoposizione, di una parte almeno, al ‘braccio ‘politico dell’Esecutivo’; i sostenitori della Riforma, viceversa, vedono in essa l’occasione di consentire uno sganciamento dal legame stretto che vincolerebbe i magistrati che svolgono attualmente le funzioni di PM da quelli preposti ad esercitare il ruolo di organi Giudicanti, che potrebbero per cosi dire rinvenire un rinnovato ‘status’ di soggetti non influenzati o meno influenzabili da coloro con i quali hanno condiviso una carriera ed una visione formatasi all’interno dell’elemento unitario della Giurisdizione.

Il fulcro della polemica, riguarda in gran parte il concetto stesso e la qualificazione degli uffici del cosiddetto Pubblico Ministero, che nel nostro ordinamento almeno, vanta delle peculiarità ed un tratto di originalita’ di fondo, che lo rendono, attualmente almeno, ben diverso da quello concepito in altre esperienze giuridiche o ordinamenti giudiziari. Si tratta in particolar modo di una figura, che ben lungi dal corrispondere e dall’identificarsi con quel modello autoritario, rispondente per certi versi alla struttura normativa ed ordinamentale anteriore al codice di Procedura penale dall’ 89 riformato ed attualmente vigente, allora cosi efficacemente sintetizzato nel motto, per fortuna oggi assolutamente desueto, del soggetto processuale ‘Fedele allo Stato, obbligato all’accusa’ viene piuttosto qualificato come ‘Parte pubblica’ (ovvero non solo come organo promotore della Giustizia penale e pertanto meramente o esclusivamente rappresentante o patrocinatore dell’accusa, come invece con una visione semplicistica ed addivenendo ad una logica parziale e financo strumentale, gli esegeti della riforma sottoposta adesso allo scrutinio del corpo elettorale pretenderebbero, bensì come parte che possa conservare pure dei connotati di non parzalità, in quanto risulta preposto alla vigilanza ‘sull’osservanza’ delle norme di Diritto, sulla pronta e ‘Regolare amministrazione della Legge’ oltre alla tutela dei ‘Diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci’).

Si tratta in altre parole, di un vero e proprio soggetto giuridico investito di una funzione che non ha eguali nel nostro panorama giuridico e giurisprudenziale, una sorta di ‘Ministero’ appunto, che rappresenta poteri e funzioni dello Stato, di un rappresentante della Legge, a tutela degli interessi dello Stato inteso quale Stato Ordinamento, come contemplato nelle norme sulle guarentigie dell’Ordinamento giudiziario, pur risalenti in epoca anteguerra e che poi e’ riuscito a preservare un ruolo primario, soprattutto in ambito penalistico, anche nel mutato clima culturale susseguente all’evoluzione del panorama normativo, maturato con l’approvazione del cosiddetto Codice Vassalli, come dianzi accennato, fino a quel riconoscimento dello stesso pure come parte preposta, nell’eventuale accadimento processuale penale, a raccogliere pure elementi e spunti di prova ‘in favore dell’indagato’ a sottolinearne invero il titolo di organo preposto all’accertamento della verita’ dei fatti ed invocando lo scrupoloso rispetto delle norme.

Puo’ giovare quindi, a chiusura di questa breve trattazione, menzionare almeno le parole con cui uno dei piu’ qualificati e citati tra i Padri Costituenti, quale fu Mario Calamandrei, cultore di tale figura, ne risaltava il rilievo, allorquando descriveva il ruolo e la figura di un organo ‘Parziale al pari di un Avvocato ‘ e purtuttavia ‘Imparziale al pari di un Giudice’ che non rappresentava certo un ‘Quarto Stato’ ma piuttosto capace di incarnare un esempio cospicuo, di come i principi della Legalita, ‘della separazione e dell’Equilibrio dei poteri ,si rispecchiassero appieno in una figura per la completezza ed il rispetto della quale, era lecito invocare una unita’ della Magistratura, pur nell’inevitabile e rigorosa distinzione di funzioni, che comunque derivava e dovrebbe tuttora derivare, da una ‘Comune cultura, da un comune concorso, da una comune coscienza’ posta e giustificata perche’ al servizio esclusivo della Legge .