di BEATRICE BARDELLI – Il convegno degli avvocati Annalisa Carnesecchi e Francesca Ceccatelli insieme a Constitutio Italia.
Si è svolto recentemente a Pisa, nella sede del Polo Piagge, un interessantissimo convegno organizzato da due avvocate, Annalisa Carnesecchi e Francesca Ceccatelli insieme a Constitutio Italia su un tema di estrema attualità: “Le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della normativa pandemica in Italia”. Ad aprire gli interventi dei numerosi relatori che si possono ritrovare in esclusiva sul sito Telegram di “Dentro la notizia” è stata l’avvocata Annalisa Carnesecchi del Foro di Pisa che ha affrontato ampiamente il tema delle restrizioni decise dal precedente governo in particolare per i minori e per gli studenti e per i lavoratori.
Le restrizioni per minori e studenti
La normativa emergenziale ha introdotto le seguenti restrizioni e imposizioni agli alunni e studenti, ha esordito Carnesecchi: 1) Dad (Didattica a distanza) e Quarantene differenziate tra vaccinati e non vaccinati con conseguente violazione del diritto allo studio, della privacy e del divieto di discriminazione; 2)Obbligo delle mascherine, inutili e pericolose con conseguente violazione del diritto alla salute; 3) Divieto di accesso ai trasporti pubblici per i non vaccinati con conseguente violazione del diritto alla libertà di circolazione e del divieto di discriminazione: 4)Obbligo di certificazione verde per attività sportive e sociali con conseguente violazione dei diritti della personalità e del divieto di discriminazione; 5)Obbligo di certificazione verde per gli studenti universitari con conseguente violazione del diritto allo studio.
Quarantene differenziate tra vaccinati e non vaccinati
“Una differenziazione di misure di restrizioni applicate dalle linee guida di cui all’art. 4 DL 1/2022 e Circolare ministeriale dell’08.01.2022 – ha commentato – che non appare rispondere ad alcun criterio di ragione sanitaria ed è fortemente discriminatoria, in contrasto con il diritto allo studio e alla salute sanciti dalla nostra Costituzione e con i dati scientifici oggi in possesso, secondo i quali i soggetti vaccinati possono contrarre il Covid e costituire elemento di contagio, come dimostra il numero elevato di soggetti positivi, vaccinati con terza dose”. Una normativa assurda perché, mentre i soggetti non sintomatici e sani dovevano astenersi dalla didattica in presenza e sottoporsi ad un tampone negativo, i soggetti vaccinati con intero ciclo, che possono ugualmente contagiarsi e contagiare, potevano continuare l’attività didattica in presenza e limitarsi ad effettuare un tampone solo in presenza di sintomi entro i cinque giorni, con la conseguenza che gli alunni vaccinati potevano continuare a contagiarsi tra loro, perché non è stata prevista neanche l’auto-sorveglianza per un periodo di 10 giorni. Tutte misure sanitarie “senza alcuna logica, ma pensate con il solito fine premiale/punitivo, per indurre la popolazione scolastica minorenne a vaccinarsi”. E tutto questo in violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dall’art. 3 della Costituzione e ribadito dal Regolamento UE n. 953/2021 e dal Consiglio d’Europa che hanno sostenuto di non discriminare chi ha scelto di non essere vaccinato.
Dalla parte dei Minori
Carnesecchi ha citato gli interventi di due Garanti contrari all’introduzione del green pass nelle scuole, quello del Garante dei Diritti dei Minori per la Provincia autonoma di Trento e quello per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana. Il primo ha definito il green pass come un “cervellotico ed assurdo meccanismo di controllo sociale […] che comporta, in un continuo crescendo, gravi, violente ed ingiustificate limitazioni ai diritti fondamentali di tantissimi ragazzi e delle loro famiglie. Il tutto viene scientemente alimentato da una perdurante e martellante narrazione mediatica, tesa ad indicare i bambini ed i ragazzi quali diffusori di malattia, con conseguente loro colpevolizzazione e percezione di essere sbagliati”. Il secondo ha espresso la sua “decisa contrarietà all’introduzione del green pass, in quanto considerata una sostanziale violazione del diritto di uguaglianza e della privacy, senza peraltro assicurare in modo certo l’effetto che si intende perseguire. I ragazzi che per varie motivazioni non vengano vaccinati o non abbiano oggettivamente bisogno di esserlo, non saranno più in grado di poter pienamente socializzare, divertirsi, coltivare le loro passioni (sport, cinema, teatri, biblioteche…) e finanche frequentare la scuola, come ipotizzato, in quanto l’alternativa alla vaccinazione è effettuare pressoché di continuo un tampone, alternativa oggettivamente impraticabile per problemi organizzativi, economici e soprattutto per la sua invasività sotto il profilo sanitario”. Inoltre, il Garante cita l’articolo 3 comma 1 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, ratificata dall’Italia con la legge 176/1991, che dispone espressamente che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.” Il Garante conclude denunciando che la conseguente discriminazione “viene ad incidere gravemente il fondamentale diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, avendo questi alunni una probabilità altissima di finire in didattica digitale integrata (DDI), la cui scarsa qualità è nota e i cui effetti dannosi sulla psiche sono ampiamente documentati da autorevoli studi.”
Obbligo dell’uso delle mascherine
Le mascherine FFP2, come le FFP 1 e 3, sono Dispositivi di Protezione Individuale e servono per proteggere le vie respiratorie da nebbie, fumi e polveri. Sono state imposte al lavoratore, e quindi solo a soggetti adulti, per la sua sicurezza e incolumità personale in determinati contesti lavorativi, ai sensi del D. Lg.vo 81/2008. Quindi sono D.P.I. omologati per l’industria e il mondo del lavoro, non certo per i minorenni in fase di sviluppo. Tuttavia, ha riferito Carnesecchi, ancora oggi nelle scuole vengono di fatto imposte al fine, dichiarato ma non effettivo, di prevenzione del contagio da Sars–Cov-2, senza che via sia alcuna base normativa che le legittimi anche se dovevano essere adottate fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. Quindi, ha commentato Carnesecchi, queste misure coercitive ancora in atto “sono senza dubbio illegittime, oltre che gravemente lesive della libertà personale dello studente e, più specificatamente, del suo diritto alla salute, intesa nel senso più ampio di benessere psico-fisico della persona, e del suo diritto all’istruzione”. Tra l’altro, ha continuato, “non vi è alcun dato scientifico che provi l’utilità e l’efficacia delle mascherine, che non sono dispositivi sanitari, nel prevenire il contagio considerato che il microscopico Sars Cov. 2 passa agevolmente all’interno della barriera filtrante della mascherina. Per questo, anche sotto un profilo penale, l’imposizione di mascherine a bambini e minorenni potrebbe integrare la fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione e dei maltrattamenti”. Ed a supporto di quanto affermato, Carnesecchi ha citato la risposta data lo scorso 17 marzo da Giovanni Rezza, Direttore Generale della Direzione della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, a chi gli aveva chiesto se esisteva una documentazione relativa a studi sui rischi e sui benefici dell’utilizzo giornaliero prolungato di mascherine imposto ai minori, ovvero sull’utilità del dispositivo e sulle ripercussioni sulla loro salute psico-fisica. Il Direttore Generale ha risposto testualmente: “Al riguardo si rappresenta che questa amministrazione per quanto di competenza non è in possesso della specifica documentazione richiesta».
Adolescenti in lockdown
E’ il titolo dello Studio promosso dal Dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Gaslini di Genova diretto dal professor Nobili e dalla dott.ssa Sara Uccella e curato da Valentina Miot, Psicologa e Psicoterapeuta, Referente Area Adolescenti e Giovani Adulti presso il Centro Clinico di Psicologia di Monza, Cecilia Ricci Mingani, Psicologa e Psicoterapeuta, collaboratrice Area Adolescenti e Giovani Adulti presso il Centro Clinico di Psicologia di Monza ed Andrea Bonfiglio, Tirocinante pre-lauream in Psicologia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Uno studio che fa emergere la sofferenza, lo stress ed il senso di inadeguatezza ed impotenza dei giovani costretti per due anni a vivere in regime di costrizioni sociali. Lo Studio, ha riferito Carnesecchi, è un’indagine che ha riguardato 3.245 minori di età inferiore ai 18 anni in cui si sono osservate frequenti sensazioni corporee come fame d’aria e disturbi del sonno con difficoltà ad addormentarsi e a svegliarsi la mattina. “E’ difficile prevedere le reali conseguenze a lungo temine di questo momento storico. Attualmente ci rendiamo conto – hanno detto gli autori – anche nella nostra attività clinica, che questa situazione di isolamento sociale e di paura ha esacerbato disturbi psicologici e comportamentali anche severi”. Anche l’Ong Save The Children, ha riferito Carnesecchi, ha messo in guardia sulle conseguenze che il grave impoverimento di stimoli e relazioni sociali potrebbe avere sullo sviluppo di bambini e adolescenti. Secondo l’Ong servirebbe un piano nazionale per affrontare questa emergenza: sono 734 mila i bambini nati durante la pandemia, che non hanno mai conosciuto il mondo pre-Covid. Altri 876 mila quelli che frequentavano già la scuola dell’infanzia, 1 milione e mezzo di alunni di primaria, 1 milione e 600 mila studenti al primo anno delle medie e 1 milione e 707 mila adolescenti all’ingresso delle superiori. “Tutti loro a causa dell’emergenza si sono ritrovati a dover interrompere le lezioni e seguirle invece dietro uno schermo – ha commentato Carnesecchi – . Sono la “generazione sospesa” nel limbo del Covid, una generazione di bambine, bambini e adolescenti che, in un silenzio assordante, ha fatto negli ultimi 2 anni ciò che l’essere umano sa fare meglio: adattarsi”. Ma non è questo quello che prescrive la Carta dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che durante la pandemia è diventata in Italia carta straccia. Lo ha ribadito l’avvocata Carnesecchi ricordando che la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre del 1989 e ratificata in Italia il 27 Maggio 1991 (Legge n.176), contiene 54 articoli con tutti i diritti dei bambini, tra cui quelli fondamentali per il benessere dei bambini sono: 1) Diritto a giocare: tutti i bambini hanno il diritto di giocare e divertirsi; 2) Diritto alla salute: Il diritto alla salute nei bambini è uno dei diritti fondamentali a cui ogni bambino dovrebbe avere accesso. Il diritto alla salute è un compendio tra il benessere fisico, mentale e sociale, e ancora di più nei bambini, che sono più vulnerabili alle malattie; 3) Diritto all’educazione. Tutti i bambini hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla nazionalità e da qualsiasi altra condizione. Lo Stato deve fare tutto il possibile per garantire l’accesso dei bambini all’educazione; 4) Diritto dei bambini all’uguaglianza: Il diritto dei bambini all’uguaglianza, senza distinzione di razza, religione o nazionalità.
Le restrizioni per i lavoratori
Sono state numerose le violazioni effettuate dalle decisioni del governo Draghi a danno dei lavoratori. L’avvocata Carnesecchi le ha così commentate.
Violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori
Il Datore di lavoro che predilige il rispetto delle normative impositive del green pass, ai sensi del DL 127/2021, non solo disattende gli obblighi di cui al Dlgs. 81/2008 e art. 20187 del Codice Civile ma viola una serie di norme di rango superiore direttamente applicabili nel nostro ordinamento come il regolamento n. 953 (2021) del Parlamento Europeo che vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione Covid e vieta di usarla per discriminare lavoratori nonché i principi fondamentali di tutela della salute e del lavoro sanciti dagli articoli 1, 3, 4, 32, 35 e 36 della nostra Costituzione. Inoltre, il datore di lavoro che sospende il lavoratore senza green pass anche da tutti gli emolumenti retributivi, non rende l’ambiente di lavoro sicuro, in quanto i vaccinati possono comunque contagiare altri lavoratori, vaccinati, non vaccinati ed esentati, ed essere a loro volta contagiati.
Violazione del contratto di lavoro individuale e collettivo
“Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale e del green pass, il Governo ha operato un cambiamento unilaterale delle condizioni contrattuali con buona pace di tutte le norme di diritto privato sul contratto e dei principi giuslavoristici che stanno alla base del contratto di lavoro – ha dichiarato Carnesecchi. E questo non solo perché qualsiasi modifica unilaterale del contratto di lavoro, anche se di durata temporanea, deve essere approvata e concordata con il lavoratore attraverso gli strumenti giuslavoristici previsti, ma soprattutto perché la modifica del contratto di lavoro, introdotta attraverso l’obbligo vaccinale imposto dallo Stato e dal datore di lavoro, è temporanea solo in modo apparente. Infatti, il lavoratore che è costretto a vaccinarsi per non perdere il lavoro non può più tornare indietro in quanto il trattamento vaccinale è irreversibile, per cui la condizione temporanea non può essere attuata, essendo oggettivamente impossibile, in quanto irrealizzabile. Quindi, ha concluso Carnesecchi: “Ai sensi dell’art. 1354 del Codice Civile, attesa la nullità della condizione impossibile, la stessa dovrà considerarsi come non apposta”.
Illecita condotta del datore di lavoro di violenza privata
Il vaccino imposto quale requisito lavorativo ovvero la nuova norma giuridica per cui “o ti vaccini o rimani senza sostentamento economico” lede la dignità umana, viola tutte le norme internazionali, comunitarie e costituzionali del rispetto dell’essere umano ed integra la condotta di violenza privata di cui all’art. 610 del Codice Penale – ha spiegato Carnesecchi. Quindi, il datore di lavoro che applica, anziché disattendere, una norma di legge, integrante una condotta criminosa è complice e concorrente nel reato e non potrà essere scriminato. Per cui, ha concluso Carnesecchi: “Una condizione sopraggiunta di idoneità lavorativa fisica/medica che va ad imporsi unilateralmente nel sinallagma contrattuale di lavoro, contraria a norme imperative, in quanto integrante una fattispecie di reato, dovrà essere considerata nulla e come non apposta, ai sensi dell’art. 1354 del Codice Civile”.
Assegno alimentare: un diritto costituzionale
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, prevista dal DL n. 172 ha finalità cautelare (“fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e prevenire l’infezione da SarsCov2 / assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato / esercitare in sicurezza le attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”) al pari della “sospensione cautelare” di cui agli artt. 91 e 92 del DPR n.3/1957 (T.U. impiegati civili dello Stato) disposta anch’essa cautelarmente a tutela di un interesse pubblico, anche se di altra natura. Quindi, ha spiegato Carnesecchi, “Sia nel caso di sospensione dalla qualifica per motivi disciplinari che nel caso di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa è prevista, ai sensi dell’art 82 del DPR n.3/1957, la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. Una differenza di trattamento, per quanto riguarda la concessione dell’assegno alimentare, tra la sospensione prevista dal decreto legge 172/2021 rispetto alle tre fattispecie sopra indicate non è ammissibile alla luce del disposto di cui all’art. 3 e 36 della Costituzione. Come statuito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.258/1988 “appare ragionevole l’attribuzione all’impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio, tenuto conto della sospensione della prestazione lavorativa disposta nell’interesse pubblico”. L’assegno alimentare in questione ha unicamente natura assistenziale, in quanto, destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione”.
Conclusioni
A chiusura del suo intervento l’avvocata Carnesecchi ha scelto di citare tre celebri frasi di Nelson Mandela: “L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma colui che riesce a superarla“, “La libertà senza civiltà, la libertà senza la possibilità di vivere in pace non è vera libertà” e “Mi piacciano gli amici dalle menti indipendenti che ti consentono di vedere i problemi da angolazioni diverse.”
(foto: licenza pxhere – https://pxhere.com/it/photo/641052)

Beatrice Bardelli, giornalista, vive a Pisa dove si è laureata alla Facoltà di Lettere in Lingua e Letteratura tedesca (indirizzo europeo). Iscritta all’O.d.g. della Toscana dal 1985, ha collaborato con numerose testate tra le quali Il Tirreno, Paese Sera, Il Secolo XIX, La Nazione e L’Unione Sarda. Si è occupata di cultura, spettacoli – teatro e cinema, ambiente, politica, società e salute. Dal 2000 attivamente impegnata nelle lotte dei vari movimenti e comitati a difesa dell’ambiente e della salute, dell’acqua pubblica e contro il nucleare, collabora con la Rete per la Costituzione.