MASSA – Regol. Agri Mammiferi contro la Regione

Profili di non coerenza del Reg. degli Agri Marmiferi del Comune di Massa con la LRT n° 35/2015 segnalati da parte della Regione Toscana

Dal Comune di Massa un comunicato che spiega la divergenza con la Regione Toscana riguardo il Regolamento degli Agri Mammiferi:

La Regione Toscana con nota pec n° 9696 del 10/02/2021 ha comunicato al Comune di Massa, in ordine al proprio Regolamento comunale degli agri marmiferi, di aver osservato che parte degli articoli 6, 18, 23, dello stesso, presentano potenziali elementi di discordanza con la LR n°35/2015. La cosa non sorprende e non giunge neppure inaspettata. Da tempo pervenivano segnali di un certo via vai in Regione da parte di esponenti locali del PD volti a sollecitare questo intervento.

Esaminato, peraltro, il legittimo contributo pervenuto, l’Amministrazione ha provveduto, nei tempi richiesti, a far prevenire motivato parere con il quale, in estrema sintesi, ribadisce la correttezza delle disposizioni contenute nel proprio Regolamento approvato nel dicembre dello scorso anno.

Ma vediamo i singoli aspetti.

Quanto all’art. 6 comma 9 del Regolamento, il Comune di Massa ha precisato di aver inteso regolamentare la percentuale minima del materiale che deve essere lavorato nel sistema produttivo della filiera locale con approvazione di una convenzione. La LR n°35/2015, all’articolo n°38 ai commi 5, 6 e 6 bis, stabilisce una percentuale minima del materiale che deve essere lavorato nel sistema produttivo della filiera locale nel valore del 50%. Al comma 6 bis dell’art. 38, stabilisce che “al raggiungimento della percentuale di cui ai comma 5 e 6 contribuiscono anche i materiali derivati ………”. Ai commi 5 e 6 dell’art. 38, si riporta che “alla lavorazione nel sistema produttivo locale sia utilizzato almeno il 50 per cento del materiale da taglio”. Orbene, con il combinato disposto dei commi 5, 6 e 6 bis, tale percentuale del 50% di materiale da lavorare nel sistema della filiera corta, si compone pertanto di due fattori, ossia da: materiale da taglio e da materiali derivati, senza però che venga stabilito con quali percentuali siano presenti i due materiali per raggiungere complessivamente la percentuale del 50 per cento. Il Comune di Massa ha pertanto, con propria specificità regolamentare, stabilito la percentuale di “quanto” materiale da taglio estratto debba contribuire al raggiungimento del 50%.

La Regione Toscana, inoltre, in relazione all’art. 18 del Regolamento ha rilevato la necessità di sostituire le parole “derivati dei materiali da taglio, o sottoprodotti” (presenti al primo comma dell’art.18) con “scarti derivanti dall’estrazione dei materiali ornamentali, non commercializzabili”. Il Comune di Massa, invece, ha ritenuto necessario specificare, al primo comma, come i materiali “derivati” e “sottoprodotti” possono essere considerati tali solo se stoccati in aree idonee e temporanee, così come individuate nelle autorizzazioni dei piani di coltivazione autorizzati, per distinguerli dai successivi materiali di scarto.

Le ulteriori osservazioni della Regione Toscana si riferiscono all’art 23 commi 1-2-3 (Disposizione transitorie). Il Comune di Massa con l’art. 23 ha inteso regolamentare quelle situazioni presenti e che in maniera transitoria andranno poi a scomparire. Nello specifico, la quasi totalità delle concessioni esistenti presenti nel Comune di Massa, sono state concesse ai sensi del Corpo normativo Estense. Per altro verso, il soggetto concessionario esistente, qualora presenti domanda di lavorazione in “filiera locale”, per ottenere la possibilità di prorogare la propria concessione fino ad un massimo complessivo di 25 anni, non avendo mai coltivato la cava in oggetto, in quanto, fino ad oggi soggetto diverso da quello autorizzato, dovrà dimostrare di avere esercitato comunque attività estrattiva di cava quale requisito per ottenere la proroga della concessione e quindi richiedere una nuova autorizzazione.

Spetterà, naturalmente, ai competenti uffici regionali verificare se questi chiarimenti siano sufficienti e idonei a sgombrare il campo da possibili difformità del Regolamento Agri Marmiferi di Massa rispetto alla L.R.T. 35/2015.

Valuteremo, dunque, con serietà e rispetto verso la Regione, quanto verrà comunicato all’esito di questo confronto, come spesso avviene in contesti analoghi, ed adotteremo le opportune e conseguenti decisioni.

Ci si permetta, però, di sottolineare come faccia specie che le critiche, a livello locale, giungano proprio da coloro che avrebbero dovuto approvare il Regolamento e non lo hanno fatto; da coloro che dovrebbero tutelare l’economia del territorio e invece la combattono; da coloro che tutelano l’ambiente a parole, ma in realtà non hanno mai applicato la giusta tassazione; insomma da coloro che si lamentano di essere accusati di non conoscere le leggi, ma esultano per la “bocciatura” degli altri. Ebbene, comunque vada, si mettano l’anima in pace: nessuna bocciatura, poiché l’impianto complessivo del regolamento resta valido ed efficace.

(Fonte: Uff. Stampa Comune di Massa)

(Foto: https://pixabay.com/it/vectors/contratto-diritti-regola-paragrafi-1481586/)