di EDOARDO FERRAGINA Avvocato tributarista – La Rottamazione quinquies: un condono fiscale con limiti per recidivi.
L’annuncio di una nuova iniziativa di definizione agevolata dei ruoli, prontamente ribattezzata dai media “Rottamazione quinquies”, ha riacceso l’attenzione pubblica sul tema del recupero delle posizioni debitorie in capo ai contribuenti italiani. Sebbene tale proposta legislativa si ponga come uno strumento per alleggerire la pressione sui debitori e per razionalizzare l’ingente stock di crediti non riscossi in carico all’Agente della riscossione, è doveroso, in un’ottica di analisi giuridica e sistemica, esaminarne le implicazioni più profonde. Tale strumento, lungi dall’essere una panacea, richiede una valutazione attenta che vada oltre l’apparente facilità di adesione.
Il disegno di legge n. 1375, attualmente in fase di discussione, introduce elementi di novità rispetto alle precedenti edizioni. Le indiscrezioni confermano che l’impianto della definizione agevolata non cambia. Viene, ancora una volta, previsto lo sgravio integrale delle sanzioni e degli interessi di mora relativi alle iscrizioni a ruolo (cartelle di pagamento) emesse fino al 31 dicembre 2023, lasciando a carico del contribuente il solo debito originario, maggiorato delle spese di notifica e di procedura.
La principale novità, tuttavia, risiede nella proposta di un piano di ammortamento esteso fino a 10 anni, con rate a cadenza mensile. Aspetto più controverso, emerso di recente, riguarda la potenziale esclusione dalla definizione agevolata dei contribuenti recidivi, ovvero di coloro che non hanno onorato i piani di pagamento delle rottamazioni precedenti. Inoltre, si sta discutendo l’introduzione di una soglia massima di debito per poter accedere al beneficio, al fine di limitare l’applicazione della misura ai debiti di minore entità.
Da un punto di vista tecnico-giuridico, la definizione agevolata, pur non essendo formalmente denominata “condono” dal legislatore, ne condivide pienamente la natura e gli effetti. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel qualificare tali misure come una species del genus “condono fiscale”, in quanto si tratta di una procedura eccezionale che, attraverso il pagamento di una somma ridotta, estingue un debito tributario iscritto a ruolo. Questa natura di procedimento atipico è finalizzata non all’accertamento della pretesa fiscale, ma al rapido recupero di gettito e alla deflazione del contenzioso.
La scelta del contribuente di aderire costituisce un atto volontario e irrevocabile che crea un nuovo titolo giuridico, sostituendo la pretesa originaria. Ciò comporta la rinuncia a qualsiasi contestazione sul merito del debito, anche in caso di successiva revoca del beneficio, e preclude la possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate. L’adesione implica, dunque, un’attenta valutazione da parte del contribuente che, da un canto, riconosce il debito fiscale e, dall’altro, rinuncia ad introdurre o a coltivare un eventuale giudizio di impugnazione dei ruoli (cartelle) oggetto dell’istanza.
In sintesi, la “Rottamazione quinquies” rappresenta un’opportunità per lo Stato e un possibile sollievo per i contribuenti in difficoltà. Tuttavia, la sua efficacia dipende interamente dalla valutazione ponderata e razionale di chi vi aderisce. Non si tratta di una soluzione automatica ai problemi di liquidità, ma di uno strumento per chi ha le concrete possibilità finanziarie di onorare il debito residuo.
L’approccio corretto implica un’analisi attenta della propria situazione economica e, ove necessario, l’affiancamento di un consulente esperto che possa guidare verso la scelta più avveduta. Solo così, la definizione agevolata potrà servire al suo scopo senza tradursi in una trappola per il contribuente.
Edoardo Ferragina è Avvocato tributarista.
