di VALENTINA VOLPE Avvocato tributarista – L’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti non pagati al termine del fallimento.
Come noto, il (lungo) periodo del “Covid 19” ha messo in ginocchio piccole e grandi aziende. Molte di queste, complici appunto i danni subiti in questo periodo, così come in altre circostanze, hanno dovuto chiudere i battenti e “portare i libri in Tribunale” per far dichiarare l’autofallimento, oppure subire il fallimento su iniziativa di uno o più creditori. Ma una volta falliti c’è un rimedio per tornare in bonis o no? Della questione ci parla l’avv. Alberto Foggia, esperto di diritto bancario e di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Di cosa si tratta
L’esdebitazione consiste nella liberazione del debitore fallito dai debiti rimasti non pagati al termine della procedura di fallimento.
Chi può beneficiarne
L’esdebitazione può essere richiesta sia da chi è fallito in proprio (ovvero il titolare di un’impresa individuale), sia dal socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita (come la società in nome collettivo, oppure gli accomandatari di una società in accomandita semplice). Così come, in caso di decesso del fallito, possono ricorrervi gli eredi.
La disciplina applicabile ed i presupposti per poterne beneficiare
Si deve considerare che la materia è stata oggetto di una importante riforma con il D.Lgs n. 14/2019, entrato in vigore a partire dal 15.07.2022 (c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in breve CCII), mentre prima era regolata dalla Legge Fallimentare di cui al R.D. n. 267/1942.
Si pone quindi la questione della disciplina applicabile ai ricorsi per esdebitazione presentati dopo la data del 15.07.2022, da soggetti dichiarati falliti sotto la vigenza della Legge Fallimentare.
Ebbene, ai sensi dell’art. 390, comma II, CCII, alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto codice si continua ad applicare la Legge Fallimentare. Tuttavia con riguardo alla procedura di esdebitazione la giurisprudenza ha fornito diverse interpretazioni di tale norma.
(A) Parte della giurisprudenza
ha ritenuto che ai sensi dell’art. 390, comma II, CCII, per l’esdebitazione richiesta dopo il 15.07.2022 con riguardo alla procedure fallimentari pendenti a tale data deve essere applicata la Legge Fallimentare, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, in quanto l’esdebitazione non può essere considerata una procedura autonoma rispetto al fallimento al quale si riferisce.
(B) Altra giurisprudenza
ha invece ritenuto che, per l’esdebitazione richiesta dopo il 15.07.2022 per le procedure fallimentari pendenti a tale data, la normativa della Legge Fallimentare riguarda soltanto le norme processuali e non anche i presupposti di diritto sostanziale necessari per poter beneficiare dell’esdebitazione, che sono invece regolati dal Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (c.d. CCII).
La questione della disciplina applicabile è molto importante in quanto l’istituto della esdebitazione presenta caratteristiche molto diverse sotto la vigenza delle due richiamate normative; più precisamente, differenti sono i profili temporali ed oggettivi.
Quanto ai profili temporali
Ai sensi dell’art.143 Legge Fallimentare, l’esdebitazione può pronunciarsi in sede di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore, presentato entro un anno dalla chiusura del fallimento. Si precisa che ai sensi dell’art.119, comma IV, Legge Fallimentare, il provvedimento di chiusura diviene effettivo solo a seguito dell’esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti
Ai sensi dell’art. 281 CCII, invece, l’esdebitazione può pronunciarsi (sempre al momento della chiusura della liquidazione giudiziale – nuova denominazione del fallimento – ma anche) su ricorso del debitore, presentato decorsi tre anni dall’apertura della procedura e, dunque, in un momento che potrebbe essere significativamente antecedente la chiusura del fallimento.
Sotto il profilo dei presupposti oggettivi
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza non richiede più, quale condizione di accesso alla esdebitazione, il soddisfacimento, anche solo parziale, dei creditori concorsuali, soddisfacimento richiesto invece dall’art. 142, comma II, Legge Fallimentare. Al riguardo, con sentenza 18 novembre 2011, n. 24214, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il principale elemento, cui riferirsi per valutare se applicare l’istituto dell’esdebitazione, consiste nella valutazione, da parte del Giudice, del comportamento del soggetto fallito, in rapporto alla “consistenza dell’attivo acquisito, delle somme complessivamente erogate ai creditori e del grado di soddisfazione di ciascuno di essi”.
Anche recentemente la Cassazione, con ordinanza n. 27562 del 24 ottobre 2024, ha rilevato che “Il requisito oggettivo cui è condizionato il beneficio dell’esdebitazione – e, dunque, l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito – richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in parte e tale condizione deve intendersi realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice una valutazione comparativa della consistenza di quella parte rispetto a quanto complessivamente dovuto”.
La giurisprudenza maggioritaria
propende per tale seconda tesi, e questo sia nel rispetto della normativa comunitaria che per evitare una disparità di trattamento. Ed infatti: dalla disciplina comunitaria emerge l’intento di favorire il più possibile l’accesso alla c.d. fresh start o second chance del debitore (ovvero la “nuova partenza”, intesa come possibilità alle persone di lasciarsi definitivamente alle spalle l’esperienza dell’indebitamento e di ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena), con possibilità di accedere ad una esdebitazione non più ancorata ad una qualche soddisfazione dei creditori concorsuali. Inoltre, l’applicazione della normativa del CCII evita certamente una disparità di trattamento tra soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento e di quelli sottoposti a liquidazione giudiziale.
Considerando la particolarità dell’argomento, chi fosse interessato ad approfondire può scrivere all’Avv. Valentina Volpe: valentinavolpe74@gmail.com
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Valentina Volpe è avvocato tributarista.
