Violenza sessuale e consenso

Violenza sessuale e la legge sul consenso

di ALDO LASAGNA – Avvocato penalista.

L’argomento del consenso tra le parti nel compimento dei rapporti sessuali, e della legittima affettività, prima dibattuto praticamente solo in ambito penalistico, è salito recentemente al clamore mediatico per l’attenzione ricevuta in Parlamento. Era stato raggiunto un accordo, poi a quanto pare non più condiviso.

Il punto centrale rimane il “consenso” tra i soggetti, da intendersi come fondamento libero, informato ed attuale, presupposto indefettibile per escludere qualsivoglia forma di coercizione o sottomissione: ciò comporta la modifica degli articoli del Codice Penale che disciplinano e tratteggiano il reato di violenza sessuale.

Il reato di violenza sessuale ha subìto una rilevante novella dopo l’approvazione della legge n.66 del 1996, che sulla scia delle rivendicazioni e delle istanze promosse soprattutto dalle associazioni femministe abrogò  l’odiosa distinzione (allora vigente) tra il reato di “violenza carnale” e quello di “libidine violenta”, finendo per abbracciare la ben più ampia nozione di  “violenza sessuale”. Volenza sessuale può, pertanto, concretamente manifestarsi in pratiche che si traducono in atti di violenza o minacce, di induzione, e pure in comportamenti subdoli ed ingannatori.

Da allora il concetto di “consenso” – che varrebbe quale causa di esclusione di comportamenti integrativi della fattispecie di reato – è valso a qualificare il discrimine tra condotte lecite e condotte che violano l’ordinamento penalistico, oltre ad innescare diatribe accese tra i sostenitori del modello consensuale “puro” e di quello “temperato”.

Secondo il modello “puro” la legittimità di tali atti dovrebbe riconoscersi in quanto fondata sul manifesto ed espresso consenso delle parti, appunto da intendersi quale presupposto necessario ed indefettibile nel compimento degli stessi e financo nello scambio di effusioni e negli slanci affettivi.

Per i fautori del modello del consenso cosiddetto “temperato” (o secondo taluni meglio definibile come “tacito”) la legittimità dovrebbe essere messa in discussione in caso di aperto o mero dissenso da parte della persona offesa.

Prescindere dal concetto di “consenso” rischierebbe di farci ripiombare nei meandri di una dimensione conforme alle risultanze del pregresso codice. Da rilevare, poi, che il concetto di “consenso” nel Diritto Penale può addirittura non ritenersi sufficiente per escludere la violazione di regole e principi ritenuti di per sé regolatori della stessa convivenza civile (come già dal brocardo per cui consensus non excludit  iniuriam’) diversamente dal Diritto Civile dove, invece, assurge ad elemento integratore del perfezionamento degli atti di maggior impatto per la circolazione ed il compimento degli atti di rilievo sociale e frutto dell’autonomia negoziale,

L’iter originariamente percorso e che aveva prodotto l’intesa politica da suggellare in sede Parlamentare, era quella del modello cosiddetto “consensuale puro”: ovvero da estrinsecarsi nella sua attualità, al momento del consumarsi dell’atto stesso, e scevro pertanto da ogni condizione. Si tratta della scelta fortemente invocata, tra l’altro, da talune organizzazioni impegnate sul tema (Amnesty International in primis) e assolutamente preponderante nell’opinione pubblica: considerato ispirato dalla piena e rigorosa attuazione di quanto contemplato nell’art. 36 della Convenzione di Istanbul (atto sovranazionale dal nostro Paese ovviamente ratificato e che costituisce a tutt’oggi forse il più incisivo strumento di tutela per garantire il rispetto dei diritti delle donne e contro la violenza di genere). 

Si tratta in altre parole della conferma e della completa applicazione sul piano normativo e dei valori, del concetto di  “Yes means yes“.

Ancora sul piano di una brevissima disamina di Diritto Internazionale, vale la pena menzionare come il primo Paese che abbia inteso adattare la propria normativa al suddetto principio, è stata la Spagna, intervenuta in merito nel proprio Ordinamento dopo i fatti delle gravi molestie di gruppo verificatesi a Terragona durante una festa di massa.

Una trattazione su tale complessa ed ancora discussa vicenda giuridica non può, infine, non accennare ai problemi sollevati da talune forze politiche che hanno spinto per un rinvio dell’approvazione ormai prossima della normativa, pur tra le aperte polemiche sollevate da chi invece si era adoperato per una pronta approvazione del novellato articolo. Tra queste l’opportunità di qualificare meglio il concetto stesso di “consenso legittimo”: le riflessioni maturate in taluni settori della Magistratura inquirente sull’opportunità dell’adeguamento probatorio che l’adozione di tale modello comporterebbe, ovvero sulla necessità che le risultanze non debbano tradursi in una sorta di diabolica prova sull’accertamento dei fatti  in una materia tanto complessa e delicata.

La questione risulta particolarmente complessa dove si consideri che il più delle volte si tratta di procedimenti in cui si registra un’assenza di testimoni nell’accertamento dell’autenticità dei fatti: giacché la verifica da parte del giudice si fonda sull’interpretazione della veridicità del racconto formulato esclusivamente da parte della vittima del presunto reato subito. Al contempo, giova pure ricordare come i sostenitori della teoria sul consenso edotto ed informato, ritengono che una delle ragioni della sua  validità risieda nel fatto che in tal modo possa essere apposto un argine od un freno alla prassi, troppe volte utilizzata soprattutto nelle aule di Giustizia, del disvelamento del carico di pregresso dolore o di sofferenze ancora una volta patito dalle vittime, ben conosciuto dagli operatori del settore e definito non a caso un processo di ‘Vittimizzazione secondaria’.