crisi da indebitamento

Debiti soffocanti? Una via d’uscita con il Codice della Crisi

di ALBERTO FOGGIA Avvocato esperto di diritto bancario – Tutelare i creditori e offrire al debitore onesto ma sfortunato una seconda chance.

Molti cittadini, famiglie e piccoli imprenditori si trovano oggi a fronteggiare situazioni debitorie opprimenti, spesso generate da eventi imprevisti e non da una gestione sconsiderata delle proprie finanze. Per rispondere a queste drammatiche circostanze, il legislatore ha introdotto strumenti efficaci, inizialmente con la Legge n. 3/2012, nota come “legge salva suicidi”, e oggi potenziati e sistematizzati nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022.

Questa normativa rappresenta una vera e propria ancora di salvezza, la cui finalità, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 16 marzo 2022, è quella di “ricollocare utilmente all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni” i soggetti meritevoli. Offre la possibilità di ristrutturare e, in alcuni casi, azzerare i propri debiti, bloccando al contempo le azioni esecutive come i pignoramenti. L’obiettivo è duplice: da un lato, tutelare i creditori garantendo il miglior soddisfacimento possibile e, dall’altro, offrire al debitore onesto ma sfortunato una “seconda chance” (cosiddetta fresh start), permettendogli di ripartire e di essere recuperato al circuito produttivo, con un beneficio per l’intera collettività.

A chi si rivolge la normativa?

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono destinate a una platea ben definita di soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali maggiori, come la liquidazione giudiziale (il vecchio “fallimento”). I principali beneficiari sono:

a)il consumatore: si tratta della persona fisica che ha accumulato debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. La nozione è stata ampliata per includere anche i soci di società di persone per i debiti estranei a quelli sociali, offrendo loro una tutela prima incerta;

b) l’imprenditore “minore”: ovvero l’impresa che non supera determinate soglie dimensionali. Nello specifico, si tratta di imprese che negli ultimi tre esercizi non abbiano superato congiuntamente i seguenti limiti: un attivo patrimoniale di 300.000 euro, ricavi per 200.000 euro e debiti per 500.000 euro;

c) altrisoggetti: la normativa si applica anche a professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e, in generale, a tutti i debitori non assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

Le procedure per uscire dal tunnel del debito

Il Codice della Crisi prevede diversi percorsi, ciascuno pensato per una specifica situazione. Per avviare una di queste procedure, è indispensabile l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente terzo e imparziale (come quelli istituiti presso le Camere di Commercio) che non si limita a un ruolo burocratico, ma svolge un’ampia indagine sulle cause della crisi e sulla diligenza del debitore, redigendo una “relazione particolareggiata” fondamentale per la valutazione del Giudice.

Le principali soluzioni sono:

a) Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Questa procedura, riservata ai consumatori, consente di proporre un piano di rientro sostenibile che non necessita del voto dei creditori. Il piano viene valutato direttamente dal Giudice, il quale, dopo aver verificato la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano, lo omologa, rendendolo obbligatorio per tutti i creditori. Un passaggio cruciale è la valutazione di convenienza: il Giudice omologa il piano solo se ritiene che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla vendita forzata dei beni del debitore (la cosiddetta “alternativa liquidatoria”).

b) Concordato minore

Destinato a professionisti e imprese “non fallibili”, questo strumento permette di presentare una proposta di accordo ai creditori con l’obiettivo di continuare l’attività o liquidare il patrimonio. A differenza della procedura per il consumatore, qui è necessario il consenso dei creditori, che si esprime tramite voto (vige la regola del silenzio-assenso). Una volta omologato, l’accordo blocca le azioni esecutive individuali.

c) Liquidazione controllata del patrimonio

Quando la ristrutturazione non è percorribile, si può ricorrere alla liquidazione controllata. Un liquidatore vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato. Il grande vantaggio del CCII è che, al termine della procedura, il debitore ottiene automaticamente l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti residui. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 24 gennaio 2024ha chiarito che, in linea con le direttive europee, l’esdebitazione opera di diritto e, in ogni caso, decorsi tre anni dall’apertura della procedura, ponendo un limite temporale certo alla sofferenza del debitore. La durata della procedura deve essere “ragionevole”, senza un termine fisso, ma ancorata alle necessità concrete del caso.

d) Esdebitazione del debitore incapiente

Questa è una delle novità più significative. Riguarda la persona fisica “meritevole” che si trovi in una condizione di indebitamento tale da non poter offrire alcuna utilità ai creditori, neanche in futuro. In questi casi, il Giudice può concedere la liberazione totale e immediata da tutti i debiti. Questo beneficio può essere concesso una sola volta e prevede un obbligo di pagamento parziale (almeno il 10%) qualora, entro quattro anni, il debitore riceva utilità rilevanti (es. un’eredità).

e) Procedure familiari

Il Codice consente ai membri della stessa famiglia (conviventi o con debiti di origine comune) di presentare un’unica istanza. Questa possibilità si estende a tutte le procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione controllata, poiché la finalità comune è quella di garantire una ripresa e un tenore di vita dignitoso all’intero nucleo familiare.

Il requisito della “meritevolezza”

L’accesso a questi benefici non è un diritto incondizionato, ma è subordinato a una valutazione di “meritevolezza”. La legge impedisce l’accesso a chi ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La giurisprudenza ha fornito chiarimenti fondamentali su questo punto:

Cosa significa “colpa grave”?

Si ha colpa grave, ad esempio, quando un debito viene assunto essendo “del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente”.

Indebitarsi non è una colpa: è cruciale distinguere la condizione di sovraindebitamento dalla condotta che l’ha causata. Essere indebitati in modo sproporzionato è il presupposto per accedere alla procedura, non un motivo per escluderla. L’indagine del giudice deve concentrarsi sulla condotta specifica che ha generato la crisi, non sulla semplice sproporzione del debito.

Esempi di indebitamento “incolpevole”

I tribunali hanno riconosciuto la meritevolezza in casi concreti e purtroppo comuni, come quello di chi si è trovato a fronteggiare un improvviso e drastico aumento delle rate di un mutuo a tasso variabile, o di chi ha subito la perdita del lavoro o ha dovuto sostenere ingenti spese mediche impreviste per sé o per un familiare.

In conclusione, il Codice della Crisi offre strumenti concreti ed efficaci per affrontare e risolvere situazioni di sovraindebitamento. Non si tratta di un “condono”, ma di un percorso regolamentato che, bilanciando gli interessi di debitori e creditori, mira a reintrodurre nel circuito economico e sociale persone e imprese che, senza colpa grave, si sono trovate schiacciate dal peso dei debiti.

(foto: https://pxhere.com/it/photo/825781)