Alessandra Baldini

Mancanza di consapevolezza? Matrimonio religioso nullo

di ALESSANDRA BALDINI – L’avvocato commenta una recente sentenza del Tribunale Ecclesiastico, la consapevolezza dei diritti e doveri.

Una recente sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco (Regione Toscana) è interessante perché riconosce tra gli elementi essenziali di validità del matrimonio concordatario (quello celebrato innanzi ad un ministro di culto cattolico), la consapevolezza dei diritti e dei doveri reciproci da parte dei coniugi. Senza dilungarci, il matrimonio è il mezzo attraverso il quale due persone intendono realizzare una comunione di vita spirituale e materiale che si attua attraverso la convivenza, l’assistenza, il rispetto reciproco e la ricerca di un indirizzo di vita unitario.

Il caso che mi sono trovata di fronte, nella richiesta di annullamento al Tribunale Ecclesiastico, era una situazione irrecuperabile della convivenza di coppia provocata dalla diversa (o mancante) consapevolezza di quello che il matrimonio avrebbe comportato.

Il Tribunale Ecclesiastico ha accolto la tesi che ho presentato, e la sentenza ha pronunciato la nullità del matrimonio celebrato davanti alla Chiesa: “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente da parte di uno dei coniugi“, riconoscendo che “il grave difetto di discrezione di giudizio indica due realtà: da un lato, una sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri matrimoniali essenziali; dall’altro la libertà interiore nella decisione di assumere tali diritti e doveri, cioè una sufficiente capacità di autodeterminazione nell’esprimere il consenso matrimoniale”.

La “discrezione” indica il discernimento, la scelta, la valutazione fra le diverse possibilità e alternative, mentre il termine “giudizio” si riferisce alla realtà finale dell’atto (di matrimonio) sotto il profilo intellettuale, attribuendo un valore, una qualificazione a quanto è sottoposto all’apprezzamento individuale. Il coniuge, quindi, non deve possedere solo un sufficiente uso della ragione, è anche necessario che sia fornito di un’adeguata maturità psicologica.

La discrezione di giudizio suppone, infatti, l’uso della ragione, ma vi può essere uso della ragione pur mancando la discrezione di giudizio: in altre parole, si può avere una conoscenza piena del matrimonio, ma per mancanza della necessaria maturità si può non essere in grado di valutarne sufficientemente la portata e gli impegni, ossia i diritti e i doveri essenziali.

La tesi che ho sostenuto dinanzi al Tribunale Ecclesiastico è stata questa: affinché vi sia un valido consenso matrimoniale, questo deve essere da una parte frutto di una sufficiente capacità intellettuale, ma anche di una sufficiente discrezione di giudizio: ovvero, della capacità di valutare i motivi della propria decisione. Un soggetto privo di capacità non potrebbe prestare un consenso valido ed il suo matrimonio sarebbe necessariamente nullo. La tesi, come anticipato, è stata accolta dal Tribunale con la pronuncia di una sentenza di nullità del matrimonio

Il difetto di discrezione di giudizio deve essere “grave”. Sia la giurisprudenza che il Magistero Pontificio hanno definito il “grado” di tale gravità. Basti qui ricordare che la gravitas ha un significato di chiarezza normativa volto a evitare interpretazioni estensive e a ribadire che – anche sotto il profilo consensuale, come pure sotto quello delle capacità di adempimento – la incapacità del soggetto deve essere effettiva per poter essere giudizialmente dichiarata e fatta valere. In altre parole, vi deve essere sostanziale disfunzionalità delle facoltà naturali della intelligenza e/o della volontà nel prendere la decisone matrimoniale, come anche nell’osservare gli obblighi che ne scaturiscono.

La gravitas deve essere valutata sia seguendo un criterio soggettivo, che un criterio oggettivo. A livello soggettivo si fa riferimento alla gravità della situazione critica del coniuge, ad un’anomalia specifica che lo interessa, seppure in quel senso generico. La giurisprudenza, a tale proposito, prende in considerazione anche l’influenza di circostanze particolari che possono incidere sulle capacità discrezionali del soggetto, sia dal punto di vista della valutazione critica sia dal punto di vista della libertà interiore. Si pensi, ad esempio, ai condizionamenti derivanti dall’età, dai rapporti familiari, da un particolare disturbo clinicamente accertato.

La libertà di scelta è la liberta di determinarsi nella propria volontà senza condizionamenti psicologici. Si tratta di una vera e propria libertà psicologica. Tale libertà di scelta – in termini strettamente giuridici – significa indifferenza verso differenti direzioni, in quanto l’individuo non è costretto per impulsi interni opprimenti ad una scelta ineluttabile o necessitante; dall’altra parte, la facoltà di determinarsi poiché il soggetto ha in sé, senza bisogno di costrizione di altri, il potere di assumere una decisione. Il criterio oggettivo, dunque, prende avvio dalla natura e dall’importanza dei diritti e dei doveri essenziali del matrimonio: in rapporto, cioè, al rilievo dell’obbligo giuridico che ne scaturisce. Obbligo che, come si è detto, protende nel futuro, anche se non per tutti con la stessa urgenza attuale. Il consortium totius vitae, difatti, – che nasce dal consenso matrimoniale, dal punto di vista giuridico è un insieme di diritti e di doveri, benché includa altri valori umani che trascendono il solo valore giuridico

Ho riassunto le conclusioni della sentenza del Tribunale Ecclesiastico. L’accento posto sulla effettiva consapevolezza dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio, così qualificata, va ben oltre la vulgata del “matrimonio non consumato”. A suo modo, rafforza il principio (del resto valido per ogni matrimonio al di là della sua forma civile o religiosa) secondo il quale la decisione di formalizzare l’unione di due persone rimane uno degli atti fondamentali nella vita dell’individuo, e in quanto tale sottoposto ad una condizione di consapevolezza delle proprie azioni che va al di là del (sempre possibile) momentaneo “incontro affettivo”.